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Reg. CE 261/04
Thai Airways ha confermato la cancellazione del volo TG940 Bangkok–Milano Malpensa del 1° ottobre 2026, nell’ambito di una serie di cancellazioni che interessa diversi collegamenti internazionali della compagnia.
L’avviso operativo ufficiale di Thai Airways include espressamente tra i voli cancellati il TG940 Bangkok–Milano, insieme ai collegamenti Bangkok–Parigi TG930, Bangkok–Bruxelles TG934 e Bangkok–Stoccolma TG960.
Per il volo successivo TG941 Milano–Bangkok, invece, al momento non utilizziamo la dicitura “cancellato”: l’avviso ufficiale di Thai Airways non lo include nell’elenco e alcune fonti di monitoraggio continuano a mostrarlo come programmato.
Per i passeggeri coinvolti è importante distinguere tra rimborso, assistenza, risarcimento e indennizzo, verificando quale normativa si applica al singolo collegamento.
VERIFICA IL TUO CASO
Indice
Tra i collegamenti cancellati nella giornata del 1° ottobre 2026 figura il volo Thai Airways TG940 da Bangkok Suvarnabhumi a Milano Malpensa.
Il collegamento è operato da Thai Airways. Eventuali numeri EVA Air o TAP Air Portugal associati allo stesso servizio sono codici di commercializzazione e non rappresentano voli distinti.
La cancellazione del TG940 è confermata da Thai Airways. Questo, tuttavia, non significa automaticamente che al passeggero spetti la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004: è necessario verificare l’ambito di applicazione della normativa.
Thai Airways ha confermato ufficialmente la cancellazione del TG940, ma nell’avviso operativo che elenca i voli cancellati non attribuisce al singolo collegamento Milano una motivazione specifica.
Il provvedimento arriva però durante una fase di importanti difficoltà operative a Bangkok. Thai Airways ha pubblicato procedure specifiche per la gestione dei biglietti dei passeggeri coinvolti dalle inondazioni a Bangkok, mentre le recenti alluvioni hanno provocato problemi operativi all’aeroporto di Suvarnabhumi.
È quindi corretto inserire la cancellazione del TG940 nel quadro generale dei disagi operativi registrati in questi giorni, ma non attribuire con certezza il singolo volo a una causa specifica fino a quando Thai Airways non fornisce una comunicazione diretta in tal senso.
Per questo motivo è consigliabile conservare l’email, l’SMS o la notifica ricevuta dalla compagnia, soprattutto se contiene una motivazione della cancellazione.
In questo caso è fondamentale fare una precisazione.
Il volo TG940 parte da Bangkok, in Thailandia, ed è operato da Thai Airways, una compagnia non comunitaria.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 si applica ai voli in arrivo nell’Unione Europea da un Paese extra UE soltanto quando il vettore operativo è una compagnia dell’Unione Europea.
Le tutele del Regolamento europeo non si applicano quindi ai voli che partono da un Paese non comunitario verso l’UE quando sono operati da una compagnia non comunitaria.
Di conseguenza, per il solo volo diretto TG940 Bangkok–Milano non è prevista la compensazione pecuniaria di 600 euro prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Questo non significa che il passeggero non possa avere altri diritti relativi al biglietto, alla riprotezione o all’assistenza secondo le condizioni di trasporto della compagnia e la normativa applicabile.
La cancellazione di un volo non significa automaticamente che si applichi il sistema europeo di compensazione.
Il rimborso riguarda la restituzione del prezzo del biglietto o le soluzioni alternative offerte al passeggero in base alle condizioni di trasporto della compagnia e alla normativa applicabile.
Il risarcimento può invece riferirsi ad altre forme di tutela previste dalle norme applicabili al contratto di trasporto e alle circostanze specifiche.
L’indennizzo o compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004, invece, è soggetto a precisi requisiti territoriali e non si applica automaticamente a tutti i voli che atterrano in Europa.
Nel caso del TG940, quindi, è particolarmente importante non confondere il diritto a ottenere assistenza o soluzioni sul biglietto con la compensazione prevista dalla normativa europea.
Per approfondire le differenze puoi consultare la guida di No Problem Flights dedicata al rimborso e risarcimento per volo cancellato.
Il collegamento TG941 parte da Milano Malpensa, quindi, se dovesse essere cancellato o subire un ritardo rilevante, rientrerebbe nell’ambito territoriale del Regolamento (CE) n. 261/2004 anche se Thai Airways è una compagnia non europea.
Le regole europee si applicano infatti a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia.
Al momento, tuttavia, non consideriamo il TG941 del 1° ottobre come cancellazione confermata: l’avviso ufficiale Thai Airways relativo alle cancellazioni del 1° ottobre cita TG940 ma non TG941, mentre alcuni sistemi di monitoraggio continuano a mostrare la tratta Milano–Bangkok come programmata.
È quindi consigliabile verificare direttamente la propria prenotazione e le comunicazioni ricevute dalla compagnia prima di raggiungere Milano Malpensa.
Se il TG941 dovesse effettivamente essere cancellato o arrivare a destinazione con un ritardo rilevante, la situazione dovrebbe essere analizzata separatamente per verificare l’eventuale diritto a rimborso, assistenza e indennizzo.
Thai Airways invita i passeggeri interessati dalle cancellazioni a verificare la propria prenotazione e a contattare la compagnia o l’agenzia di viaggio per conoscere le soluzioni disponibili.
È importante conservare tutta la documentazione relativa al viaggio.
In particolare possono essere utili:
La documentazione è particolarmente importante per individuare correttamente la normativa applicabile e distinguere tra eventuale rimborso, risarcimento, assistenza e indennizzo.
Per i voli Thai Airways è fondamentale verificare da dove parte il collegamento.
Un volo Thai Airways in partenza da un aeroporto italiano o europeo può rientrare nel Regolamento (CE) n. 261/2004 e, in presenza delle condizioni previste, dare diritto a un indennizzo o compensazione pecuniaria.
Un volo come TG940 Bangkok–Milano, invece, parte da un Paese extra UE ed è operato da una compagnia non comunitaria: per questo specifico collegamento la compensazione pecuniaria europea non si applica.
Se hai subito un disservizio su un volo Thai Airways in partenza dall’Italia o da un altro aeroporto dell’Unione Europea, No Problem Flights può verificare la documentazione e le tutele applicabili al singolo caso.
No Problem Flights può esaminare il collegamento, il vettore operativo, l’aeroporto di partenza e le circostanze del disservizio per verificare se esistono le condizioni per richiedere rimborso, assistenza, risarcimento o indennizzo.