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Reg. CE 261/04
Se per “biglietto non rimborsabile” si fa riferimento al tipo di tariffa applicata dalla compagnia aerea, la risposta è no. Anche ai viaggiatori con “biglietto non rimborsabile”, in caso di ritardo, cancellazione o overbooking, è dovuta la compensazione pecuniaria.
In caso di overbooking (ovvero negato imbarco):
Il passeggero, oltre alla compensazione pecuniaria ha diritto al rimborso del biglietto oppure (in alternativa al rimborso) ad essere “riprotetto”, ovvero imbarcato il prima possibile su un altro volo con uguale destinazione.
In caso di cancellazione del volo:
Il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto oppure (in alternativa al rimborso) ad essere “riprotetto” il prima possibile su un altro volo.
In questo caso il passeggero ha diritto al rimborso del costo del biglietto aereo e alla compensazione pecuniaria prevista (tra i 250 e i 600 €) se:
- la compagnia aerea NON può dimostrare che la cancellazione del volo si è verificata a causa di circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso
- la compagnia aerea ha modificato (cancellato) i piani di volo originariamente stabiliti con un preavviso INFERIORE a 14 giorni rispetto alla data di partenza prevista.
SI. Il regolamento europeo si applica ai voli di linea, low cost e charter. Dunque anche questi ultimi rientrano tra quelli che possono aver diritto ad un indennizzo in caso di cancellazione o ritardo del volo.
Puoi sempre rivolgerti al team di No Problem Flights, poichè anche in questo caso il passegero vola sempre con una compagnia aerea con un brand (Alitalia, Vueling, Meridiana, Ryanair ecc..) seppur per l'occasione charterizzata da chi ha organizzato il pacchetto turistico.
SI. Anche per i voli low cost è possibile richiedere il rimborso se questi rientrano tra le 3 situazioni previste: cancellazione, ritardo prolungato e overbooking.
Il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria solo se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (avverse condizioni meteorologiche, scioperi, rischio attentati terroristici, guerre, chiusura spazi aerei, incendi, eruzione di vulcani, maremoti). Ovvero per tutti quei motivi attinenti alla sicurezza del volo (nella doppia accezione di safety e security).
Lo sciopero rientra tecnicamente tra i motivi esimenti per la Compagnia aerea, anche se c’è della Giurisprudenza della Corte Europea che dice che in caso di “negato imbarco” a causa di scioperi verificatosi nei giorni precedenti la compensazione è dovuta.
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.261/04, coloro che viaggiano in maniera gratuita o che usufruiscono di una tariffa ridotta normalmente non accessibile al pubblico (dipendenti di compagnie aree, tour operator ecc) non hanno diritto ad una compensazione.
Mediamente le tempistiche per ricevere l'indennizzo (tra invio documentazione, verifica dei requisiti, gestione della pratica, risposta delle compagnie aeree e risarcimento), variano tra i 3 e i 6 mesi per le compagnie più note.
No, in caso di attentati terroristici o problemi di sicurezza internazionale la compagnia aerea non è tenuta risarcire in alcun modo i passeggeri, in quanto queste situazioni rientrano nella casistica delle "circostanze eccezionali" secondo le quali la compagnia non avrebbe potuto evitare i disagi anche adottando tutte le misure del caso.
No, il mancato utilizzo del biglietto aereo a causa di scelte, problematiche od imprevisti di natura personale non comporta nessun tipo di indennizzo o rimborso.
Si, il passeggero a cui viene negato l'imbarco sul proprio volo,che ha rinunciato ad un volo alternativo, ha in ogni caso diritto ad un indennizzo ed all'assistenza in aeroporto.
No, il passeggero a cui è negato l'imbarco a causa di condizioni di salute non idonee al volo, a causa di motivi legati alla sicurezza o a causa a problemi con i documenti di viaggio non ha diritto ad alcun tipo di rimborso.
No, in questo caso la tutela dei viaggiatori dipende dalla legislazione locale/nazionale e dalle condizioni di trasporto sottoscritte.
L’assicurazione di viaggio può avere implicazioni solo se il volo è stato annullato o modificato per cause personali e che esulano da responsabilità della compagnia aerea. Non influisce invece su quelli che sono i diritti del passeggero in relazione al ritardo aereo o volo cancellato per cause dipese dal vettore di volo.
Se avete acquistato un biglietto da A a C con scalo a B, la compagnia aerea deve sempre garantire l'arrivo a C. Se invece si decide autonomamente di non presentarsi a A ma direttamente a B la situaziona varia a seconda della compagnia (tuttavia se B è solo uno scalo tecnico, difficilmente si potrà salire a bordo). Se invece avete acquistato il biglietto con due transazioni distinte, potrete comunque utilizzare il secondo biglietto.
Se la compagnia aerea ritiene che rinunciando al primo volo si perde automaticamente l'intero biglietto, non si può far altro che fare causa alla compagnia aerea che non ti ha permesso di imbarcarti nonostante il possesso di un valido titolo di viaggio. Come ultimo tentativo si può chiamare la biglietteria o il banco check-in dell'aereoporto del secondo volo.
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